Nuove regole sul contratto tra strutture turistiche ed agenzie di animazione

Nuove regole sul contratto tra strutture turistiche ed agenzie di animazione

Appalti 2020: ecco le nuove regole per committenti ed appaltatori.

La Legge 157/2019 (legge di bilancio) ha reso operativo l’art. 17 bis D.Lgs. 241/97 in merito all’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali, con particolare attenzione ai contratti di appalto.

È pacifico che il contratto di fornitura del servizio di animazione turistica tra il villaggio o l’hotel (committente) e l’agenzia di animazione (appaltatore) è un contratto di appalto. Tant’è che si applicano le regole relative alla sicurezza sul lavoro, con l’elaborazione del DUVRI, nonché il committente è obbligato solidale con l’appaltatore per il versamento della contribuzione e per il pagamento delle retribuzioni.

Ma dal 2020 vige una nuova e stringente normativa in merito agli appalti. L’art. 17 bis comma 1 stabilisce che il committente, sostituto d’imposta residente nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sui redditi, quando affida il compimento di una o più opere, o uno o più servizi, di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro ad un’impresa, è tenuto a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali. Il compimento dell’opera o del servizio deve avvenire con il prevalente utilizzo della manodopera, presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

In pratica, l’agenzia di animazione che firma un contratto di servizio di importo superiore a 200mila euro annui – attenzione per anno s’intende dalla data di inizio del contratto e per i 364 giorni successivi, quindi immaginiamo un contratto estate / inverno – deve mensilmente fornire al committente copia dei modelli F24 relativi alle ritenute effettuate ai soli lavoratori impiegati in quel contratto di appalto.

Sono, però, previsti dei casi di esonero dalla presentazione dei modelli F24 di pagamento. Sono escluse le imprese appaltatrici che comunichino al committente, allegando la relativa certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, la sussistenza dei seguenti requisiti:

  • Essere in attività da almeno 3 anni, essere in regola con gli obblighi dichiarativi, aver eseguito nei periodi d’imposta dell’ultimo triennio complessivi versamenti nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle medesime dichiarazioni.
  • Non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione per importi superiori a 50mila euro.

Tutto ciò, praticamente, cosa significa?

Beh, innanzitutto, che c’è una lotta ai contratti di appalto che in realtà nascondono la pura intermediazione di manodopera e soprattutto all’applicazione dei cosiddetti CCNL che applicano “Dumping” contrattuale; questo perché, spesso, a questi falsi contratti di appalto si legano il mancato versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali, ove dovute.

Il secondo aspetto, non meno importante, è legato alla definizione di regole certe nel mercato anche dell’animazione turistica. Le strutture che si affidano alle agenzie di animazione, avendo l’obbligo di richiedere il  DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale) in abbinamento al DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), devono scegliere aziende solide che possono garantire quanto stabilito dalla legge.
Questi aspetti hanno dei risvolti anche sulla tutela dei lavoratori in quanto hanno garanzie in più relative al versamento dei contributi previdenziali (utili ai fini del percepimento della NASPI, indennizzo di disoccupazione), dei premi assicurativi (a copertura di eventuali infortuni sul lavoro) e delle ritenute fiscali che determinano anche la regolarità del lavoratore nel versamento di quanto dovuto alla Stato.

In conclusione, anche se il meccanismo è contorto, bisogna ritenerlo sicuramente un passo in avanti verso la regolamentazione del mercato dei contratti di appalto con una vera “batosta” per tutti coloro che operano in violazione delle Leggi determinando anche una concorrenza sleale ed un abbassamento della qualità e delle tutele del lavoro di Animatore Turistico.

                                                                                                                                             

 

 

 

         

Antonio Viviano 

Consulente del Lavoro in Salerno

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